La violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante

Le Sez. U., su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non incide sulla idoneità della notificazione a svolgere la propria funzione nell’ambito del processo, potendo rilevare, eventualmente, soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.

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