Due principi statuiti dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro

Segnaliamo due interessanti principi statuiti dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con l’Ordinanza n. 20315-25.

Il primo nel merito, in materia di cessione del ramo di azienda dichiarato illegittimo, il lavoratore che veda rifiutata senza giustificato motivo la messa in mora per il reintegro in capo alla cedente, ha diritto alla “doppia retribuzione”, sia da parte della cedente che rifiuta la prestazione, sia da parte della cessionaria presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

“Nel caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, le prestazioni lavorative offerte al datore di lavoro cedente e da questi non ricevute senza giustificato motivo, producendo gli effetti della mora credendi, sono equiparate a quelle eseguite e generano la sua obbligazione retributiva corrispettiva, senza che da questa possa detrarsi quanto percepito dal lavoratore ceduto nell’ambito del diverso ed autonomo rapporto instaurato con il cessionario in via di mero fatto ex art. 2126 c.c., sia perché l’aliunde perceptum attiene al risarcimento del danno, sia perché si è in presenza di due rapporti lavorativi, per i quali il principio di corrispettività giustifica il diritto a due retribuzioni”

Il secondo sulla regolamentazione delle spese, statuisce la condanna della ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cpc per abuso del processo, per aver chiesto la definizione con sentenza che poi è risultata conforme alla proposta di definizione accelerata.

“L’esito decisorio della presente ordinanza è conforme alla proposta di definizione accelerata. Pertanto, vanno altresì pronunziate le condanne di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., visto l’espresso richiamo nell’art. 380 bis, ult. co., c.p.c., secondo le misure indicate nel dispositivo. Trattasi invero della codificazione, attraverso una valutazione legale tipica, di un’ipotesi di abuso del processo. E pur volendo darne un’interpretazione costituzionalmente compatibile (Cass. sez. un., ord. n. 36069/2023), nel caso concreto non sussistevano ragioni che potessero giustificare l’istanza di decisione secondo un criterio ragionevole di prudenza”.

Valutiamo attentamente quindi, prima di insistere nella decisione con sentenza, in presenza di una proposta di definizione accelerata.

Scarica l’ordinanza